Primo soccorso aziendale e articoli medicali sul luogo di lavoro
Il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è diventato sempre più determinante dall’entrata in vigore del d.lgs. 81 del 09/04/2008 per prevenire e ridurre gli infortuni e le malattie professionali. Abbiamo già trattato il tema dei dispositivi di sicurezza individuali, adesso invece ci concentreremo sul primo soccorso aziendale: qual è la normativa di riferimento e quali sono gli articoli medicali obbligatori da tenere in azienda, a seconda della sua classificazione.
Questo articolo è stato redatto sulla base della recente pubblicazione Inail “Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, aggiornata al 2018 con le linee guida internazionali e italiane in materia di sicurezza sul lavoro.
Primo soccorso aziendale: normativa di riferimento
Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato.
Questa complessa materia è regolata dalle seguenti normative e linee guida:
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (artt. 15, 18, 25, 36, 43, 45) Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale e successivi aggiornamenti.
- Linee guida comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro primi indirizzi applicativi, seduta comitato tecnico in data 10 gennaio 2005.
- Linee guida ERC (European Resuscitation Council) 2015 – 2020, Sezione 9 primo soccorso.
L’organizzazione del primo soccorso aziendale rientra nelle misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del d.lgs 81/2008 e include l’elenco di tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; inoltre assegna al datore l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
L’articolo 1 del d.m. salute 388/2003 classifica invece le aziende in tre gruppi (GRUPPO A, GRUPPO B e GRUPPO C) in base alla tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio. Dall’appartenenza ad una di queste categorie dipendono le attrezzature da collocare in azienda e le ore di formazione degli addetti. Lo stesso decreto infatti individua per ciascuna categoria i requisiti del personale addetto e la sua formazione, nonché le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso.
Selezione e formazione addetti primo soccorso
La designazione del personale addetto al primo soccorso spetta al datore di lavoro, tenendo conto che Il numero dei soccorritori presenti nell’unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma deve comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico.
Pur non essendoci precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali. Il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.
La formazione degli addetti deve essere effettuata da personale medico e include un’istruzione sia teorica che pratica. La durata della formazione e i contenuti minimi dipendono dall’appartenenza dell’azienda al Gruppo A, B o C.
Attrezzature e dispositivi di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 d.m. 388/2003):
- cassetta di primo soccorso
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- pacchetto di medicazione
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
È compito del personale addetto al primo soccorso verificare periodicamente lo stato di manutenzione degli articoli medicali e prevedere la loro eventuale sostituzione, in caso di mancanza, scadenza o usura.
Contenuto minimo cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 d.m. salute 388/2003)
La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata, che prevede i seguenti strumenti:
- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Contenuto minimo pacchetto di medicazione (Allegato 2 d.m. salute 388/2003)
Anche il pacchetto di medicazione deve essere adeguatamente custodito e facilmente individuabile. La dotazione minima comprende:
- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.